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 Bilancio di Esercizio
Prof. Umberto Conticiani

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Il Bilancio di esercizio 

Il bilancio d’esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa al termine di un periodo amministrativo e il risultato economico.

Il bilancio d’esercizio è il principale mezzo di conoscenza della realtà aziendale e costituisce uno dei fondamentali strumenti di informazione e di comunicazione per l’impresa in funzionamento.

Deve essere un prospetto di sintesi, idoneo a soddisfare contemporaneamente le esigenze informative

  • comuni a tutti gli utilizzatori destinatari

  • proprie di ciascun utilizzatore:

      Investitori (soci)

      Lavoratori dipendenti

      Finanziatori

      Fornitori

      Clienti

      Fisco

      Governo ed enti pubblici

l codice civile contiene diverse disposizioni che indicano la via da seguire nel redigere il Bilancio di esercizio delle società di capitali. Tale normativa, obbligatoria per le società di capitali, è rivolta essenzialmente a tutelare gli interessi di terzi attraverso una complessa serie di disposizioni che mirano ad assicurare correttezza nelle determinazione dei risultati di fine periodo nonché adeguati livelli di informazione e trasparenza sono contenute nel Codice civile che presenta:

  • una clausola generale

  • i principi di redazione

  • il contenuto e la struttura

  • i criteri di valutazione

  • le modalità di approvazione e pubblicazione

 Clausole generali e principi di redazione

 Clausole generali

Sezione IX Del bilancio

2423. Redazione del bilancio.
 — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Se le informazione richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo .
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico . Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato..
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro..

 L’articolo 2423 fissa due principi fondamentali cui deve ispirarsi il Bilancio:

 

La chiarezza.

 

Un bilancio chiaro deve consentire alle persone che possiedono le nozioni necessarie di contabilità di comprendere come si è formato il reddito di esercizio e le componenti del Patrimonio di funzionamento. E’ proprio per consentire la necessaria chiarezza che vengono disciplinati:

 

          La struttura ed il contenuto delle varie parti del bilancio

          I criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi

          Divieto di raggruppare voci

          Divieto di compensi di partite

 

La rappresentazione veritiera e corretta

 

Con questa clausola si intende che il bilancio di esercizio deve offrire un "quadro fedele" della situazione aziendale.  Gli amministratori, che redigono il bilancio, devono operare correttamente le stime e le iscrizioni delle diverse voci.

 Operare correttamente significa:

       comportarsi in buona fede

          attenersi alle regole di valutazione stabilite dalla legge

          seguire le corrette regole contabili

          applicare le tecniche di valutazione con scrupolo e diligenza.

 Purtuttavia, anche operando correttamente, non sarà mai possibile richiedere al bilancio una verità oggettiva che è impossibile realizzare; molte poste sono frutto di stime e congetture legate  alla circostanza che nel momento in cui viene redatto il Bilancio diverse operazioni sono ancora in corso ed il loro esito incerto. Un bilancio "veritiero e corretto" è quindi inteso come bilancio "attendibile",  che si avvicina al vero grazie al comportamento in buona fede degli amministratori.

 Da questa clausola discende anche:

 

          l’obbligo di fornire informazioni complementari e aggiuntive utili ad una adeguata informazione

          l’obbligo di derogare dalla legge, in casi eccezionali, quando questa non consente una adeguata rappresentazione.

 

Per poter rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell’azienda bisogna seguire delle regole ed ispirarsi a dei principi  che sono dettati

 

          dal codice civile

          da  associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.

 

I principi contabili fissati dal codice civile sono  (art 2423 bis del c.c.) sono

 

  • Continuità
  • Prudenza
  • Competenza
  • Separazione
  • Costanza

 

Continuità:

tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, nella prospettiva che l’azienda continui nel tempo la sua attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo  o del passivo considerato. Tutto questo significa che le valutazione non devono essere effettuate come se si volesse liquidare il patrimonio vendendo  tutti i beni, e pagando tutti i debiti, ma tenendo presente le evoluzioni future cui parteciperanno i beni oggetto di valutazione. 

 

Prudenza. nella determinazione del reddito:

          contabilizzando le perdite e gli oneri anche se incerti e solo presunti.

          contabilizzare componenti positivi  solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio

          non contabilizzare utili derivanti da incrementi patrimoniali che non siano certi e durevoli

          si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio

 

Competenza:

riporta al concetto aziendale conosciuto: si deve tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall’incasso, solamente se imputabili economicamente all’esercizio; i costi di competenza sono quelli  maturati nell’ esercizio   relativi a beni e servizi utilizzati nel periodo considerato; i ricavi si considerano di competenza quando sono maturati nell’esercizio e hanno avuto il correlativo costo.

 

Separazione:

affinché l’informazione fornita dal bilancio sia corretta occorre che, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, si utilizzino differenti criteri di valutazione.

 

Costanza:

per limitare la possibilità di manovra, (cambiare  di anno in anno a seconda della convenienza, i criteri di valutazione) di coloro che redigono il bilancio e per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione.

 

I principi stabiliti da  associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.

 

Accanto a quelli previsti dal codice civile esistono norme tecniche per la formazione del bilancio di esercizio  stabilite da  associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.  Queste norme assolvono le seguenti funzioni:

 

          interpretano le norme stabilite dal c.c.

          integrano, ampliandole, le norme stabilite dal c.c.

          sono una guida dettagliata per la compilazione del bilancio di esercizio

 

I principi contabili forniscono le regole ed esplicitano le procedure per una corretta tenuta delle scritture contabili e per la redazione del bilancio di esercizio illustrando:

 

          i fatti amministrativi che devono essere rilevati nella contabilità generale

          le modalità più idonee a contabilizzare i valori relativi a detti fatti

          i criteri  da applicare per la valutazione delle poste di bilancio

          i criteri di iscrizione delle varie voci in sede di formazione del bilancio.

 

Questi principi contabili, pur non trovando formale riconoscimento in alcuna normativa, rappresentano la guida più importante e universalmente riconosciuta in materia di contabilità generale e Bilancio di esercizio.

 

Per raggiungere gli obiettivi fissati nella clausola generale e nei principi contabili il Bilancio di esercizio deve comprendere anche ulteriori documenti che sono:

La nota integrativa, parte integrante del bilancio di esercizio, esplicita, completa,  sviluppa i dati presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

 Dalla lettura dall’art. 2427 del c.c., emerge che la Nota integrativa,  deve indicare:

 Criteri di valutazione

applicati nella quantificazione delle poste di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori in moneta estera.

 I movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio

Devono essere indicati i movimenti interventi nelle diverse voci dell’attivo e del passivo in modo da evidenziare le variazioni, in aumento o in diminuzione che hanno portato dalla consistenza di inizio anno a quella di fine periodo.

 

La composizione e il dettaglio di alcune voci di bilancio

Deve essere spiegata la composizione di alcune voci quali costi di impianto e ampliamento, ratei, risconti, ecc.

 Specifiche del conto economico

devono essere esposti i ricavi per aree geografiche, settori merceologici ecc.

 

Altre informazioni

gli impegni assunti, i compensi agli amministratori e ai sindaci ecc.

 

Informazioni Complementari quali:

 

          Il rendiconto finanziario analizza  le risorse finanziarie liquide e di attivo circolante netto che l’azienda ha generato, come le ha impiegate chiarendo se l’azienda nel complesso  ha prodotto o assorbito risorse.

 

          Il prospetto delle variazioni del Patrimonio circolante netto: che mette in evidenza le cause che hanno determinato da un esercizio ad un altro, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto dell’azienda. Il prospetto mette dettagliatamente in evidenza i movimenti che ogni singola voce (capitale sociale, riserva legale, ecc. ) ha subito nel corso dell’esercizio.

 

la mancata presentazione di questi ultimi due prospetti viene considerata come violazione  del principio della rapprresentazione veritiera e corretta ma, data la natura delle informazioni, è consentita per le aziende di minori dimensioni.

 

Infine accompagnano il bilancio:

la relazione dell’organo amministrativo

la relazione dell’organo di controllo.