Il Bilancio di esercizio Il bilancio d’esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa al termine di un periodo amministrativo e il risultato economico. Il bilancio d’esercizio è il principale mezzo di conoscenza della realtà aziendale e costituisce uno dei fondamentali strumenti di informazione e di comunicazione per l’impresa in funzionamento. Deve essere un prospetto di sintesi, idoneo a soddisfare contemporaneamente le esigenze informative
Investitori (soci) Lavoratori dipendenti Finanziatori Fornitori Clienti Fisco Governo ed enti pubblici l codice civile contiene diverse disposizioni che indicano la via da seguire nel redigere il Bilancio di esercizio delle società di capitali. Tale normativa, obbligatoria per le società di capitali, è rivolta essenzialmente a tutelare gli interessi di terzi attraverso una complessa serie di disposizioni che mirano ad assicurare correttezza nelle determinazione dei risultati di fine periodo nonché adeguati livelli di informazione e trasparenza sono contenute nel Codice civile che presenta:
Clausole generali e principi di redazione Clausole generali Sezione IX Del bilancio L’articolo 2423 fissa due principi fondamentali cui deve ispirarsi il Bilancio:
La chiarezza.
Un bilancio chiaro deve consentire alle persone che possiedono le nozioni necessarie di contabilità di comprendere come si è formato il reddito di esercizio e le componenti del Patrimonio di funzionamento. E’ proprio per consentire la necessaria chiarezza che vengono disciplinati:
La rappresentazione veritiera e corretta
Con questa clausola si intende che il bilancio di esercizio deve offrire un "quadro fedele" della situazione aziendale. Gli amministratori, che redigono il bilancio, devono operare correttamente le stime e le iscrizioni delle diverse voci. Operare correttamente significa:
Purtuttavia, anche operando correttamente, non sarà mai possibile richiedere al bilancio una verità oggettiva che è impossibile realizzare; molte poste sono frutto di stime e congetture legate alla circostanza che nel momento in cui viene redatto il Bilancio diverse operazioni sono ancora in corso ed il loro esito incerto. Un bilancio "veritiero e corretto" è quindi inteso come bilancio "attendibile", che si avvicina al vero grazie al comportamento in buona fede degli amministratori. Da questa clausola discende anche:
Per poter rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell’azienda bisogna seguire delle regole ed ispirarsi a dei principi che sono dettati
I principi contabili fissati dal codice civile sono (art 2423 bis del c.c.) sono
Continuità: tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, nella prospettiva che l’azienda continui nel tempo la sua attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Tutto questo significa che le valutazione non devono essere effettuate come se si volesse liquidare il patrimonio vendendo tutti i beni, e pagando tutti i debiti, ma tenendo presente le evoluzioni future cui parteciperanno i beni oggetto di valutazione.
Prudenza. nella determinazione del reddito:
Competenza: riporta al concetto aziendale conosciuto: si deve tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall’incasso, solamente se imputabili economicamente all’esercizio; i costi di competenza sono quelli maturati nell’ esercizio relativi a beni e servizi utilizzati nel periodo considerato; i ricavi si considerano di competenza quando sono maturati nell’esercizio e hanno avuto il correlativo costo.
Separazione: affinché l’informazione fornita dal bilancio sia corretta occorre che, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, si utilizzino differenti criteri di valutazione.
Costanza: per limitare la possibilità di manovra, (cambiare di anno in anno a seconda della convenienza, i criteri di valutazione) di coloro che redigono il bilancio e per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione.
I principi stabiliti da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.
Accanto a quelli previsti dal codice civile esistono norme tecniche per la formazione del bilancio di esercizio stabilite da associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili. Queste norme assolvono le seguenti funzioni:
I principi contabili forniscono le regole ed esplicitano le procedure per una corretta tenuta delle scritture contabili e per la redazione del bilancio di esercizio illustrando:
Questi principi contabili, pur non trovando formale riconoscimento in alcuna normativa, rappresentano la guida più importante e universalmente riconosciuta in materia di contabilità generale e Bilancio di esercizio.
Per raggiungere gli obiettivi fissati nella clausola generale e nei principi contabili il Bilancio di esercizio deve comprendere anche ulteriori documenti che sono: La nota integrativa, parte integrante del bilancio di esercizio, esplicita, completa, sviluppa i dati presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Dalla lettura dall’art. 2427 del c.c., emerge che la Nota integrativa, deve indicare: Criteri di valutazione applicati nella quantificazione delle poste di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori in moneta estera. I movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio Devono essere indicati i movimenti interventi nelle diverse voci dell’attivo e del passivo in modo da evidenziare le variazioni, in aumento o in diminuzione che hanno portato dalla consistenza di inizio anno a quella di fine periodo.
La composizione e il dettaglio di alcune voci di bilancio Deve essere spiegata la composizione di alcune voci quali costi di impianto e ampliamento, ratei, risconti, ecc. Specifiche del conto economico devono essere esposti i ricavi per aree geografiche, settori merceologici ecc.
Altre informazioni gli impegni assunti, i compensi agli amministratori e ai sindaci ecc.
Informazioni Complementari quali :
la mancata presentazione di questi ultimi due prospetti viene considerata come violazione del principio della rapprresentazione veritiera e corretta ma, data la natura delle informazioni, è consentita per le aziende di minori dimensioni.
Infine accompagnano il bilancio: la relazione dell’organo amministrativo la relazione dell’organo di controllo.
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