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 Le fonti del diritto
Prof. Umberto Conticiani

La Gerarchia delle fonti del Diritto

La gerarchia delle fonti del Diritto è la seguente:

    Costituzione della Repubblica
    Norme derivanti da trattati internazionali – Direttive e regolamenti comunitari
    Norme derivanti dalle leggi in vigore
    Regolamenti
    Giurisprudenza
    Dottrina, prassi e usi.

Trattati internazionali

La supremazia dei trattati internazionali sulla legislazione interna è sancita nella norma della Costituzione Italiana che prevede che l’ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.).

Ne consegue che i trattati internazionali hanno prevalenza sulle leggi interne e a maggior ragione su decreti e regolamenti.

Per quanto riguarda la norma comunitaria: (art. 189 Trattato di Roma)

Il regolamento
Ha portata generale , è obbligatorio nei suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La Direttiva
vincola so stato membro cui è rivolta ad uniformarvi il proprio ordinamento giuridico.

Testi legislativi:le leggi

Portano il nome di legge quei disegni di legge che sono stati approvati dalle due camere costituenti il parlamento. Le leggi sono pubblica sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo la loro pubblicazione salvo che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso.

Decreti Legge

Sono atti aventi forza di legge emessi su iniziativa del Governo e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione altrimenti perdono la loro efficacia fin dall’inizio. Il Decreto legge viene deliberato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato immediatamente sulla gazzetta ufficiale e deve indicare le circostanze di urgenza che ne giustifichino l’emissione. Le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto legge hanno valore solo per il futuro, dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente.

Leggi delegate – Decreti legislativi

Sono atti aventi forza di legge: nella pratica prendono il nome di Decreti legislativi emanati dal governo su delega del parlamento . La Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo dal Parlamento con apposita legge (legge delega) che stabilisce oggetto e termini cui il governo è delegato a legiferare. Il decreto legislativo viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale con la denominazione di "Decreto legislativo"

Regolamenti del potere esecutivo

Sono atti normativi emanati dal potere esecutivo, subordinati alla legge. Sono considerati delle fonti secondarie del diritto e non possono derogare alla legge né essere retroattivi.

Si distinguono in:

        Regolamenti esecutivi (della legge): adottati per completare una legge non sufficientemente dettagliata.

        Regolamenti autorizzati o delegati dalla legge stessa adottati per integrare una disciplina legislativa

        Regolamenti di organizzazione, regolamenti indipendenti e autonomi adottati per regolare materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge.

        Regolamenti ministeriali adottati per regolare materie di competenza del Ministro competente.

I regolamenti governativi sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e dopo essere stati sottoposti al visto alla registrazione della Corte dei Conti: sono pubblicati sulla gazzetta Ufficiale.

Giurisprudenza

I tribunali hanno il compito di dichiarare quale sia il diritto nei casi concreti in modo indipendente e imparziale di fronte alle persone interessate. La sentenza non ha valore di precedente e non vincola in altre controversie; tuttavia, soprattutto in caso delle sentenze di giurisdizioni superiori, le decisioni emesse esercitano di fatto una notevole influenza sugli altri giudici. La giurisprudenza pertanto è un utile punto di riferimento per interpretare correttamente le norme di legge, specialmente quanto queste sia suscettibili di interpretazioni difformi.

Prassi ed usi.

Le altre fonti di riferimento (chiarimenti ministeriali, circolari ministeriali, raccomandazioni di organi competenti, scritti e pareri pro veritate ecc.) sono delle interpretazioni o dei punti di vista su aspetti dei testi legislativi che formano la dottrina. Essi contribuiscono a risolvere aspetti pratici, ma non hanno un carattere obbligatorio.

Memento pratico IPSOA –FRANCIS LEFEVBVRE – Contabile 2008