Per i beni materiali diversi dai fabbricati strumentali, l’ammortamento va calcolato sul valore ottenuto sommando:

Eventuali contributi in conto impianti, qualora sia stata adottata la tecnica contabile di iscrivere a bilancio il costo di acquisto del bene al netto del contributo, devono essere sottratti al valore come sopra determinato.

Per quanto riguarda gli interessi passivi di seguito vengono riportate le condizioni richieste dai principi contabili nazionali e internazionali:

Interessi e Principi contabili nazionali (OIC 16)

la capitalizzazione è consentita se si riferisce a interessi passivi per capitali presi a prestito specificamente per l’acquisizione delle immobilizzazioni, tenendo conto che la destinazione allo specifico bene può essere anche di fatto e quindi non deve necessariamente trattarsi di finanziamento "di scopo" e la capitalizzazione può riguardare solo gli interessi sostenuti fino al momento in cui i beni acquistati o costruiti sono pronti per l’uso.

Interessi e Principi contabili internazionali (IAS 23)

A partire dal 1 gennaio 2009 gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifichi una capitalizzazione, sono inclusi nel costo del bene stesso; diversamente sono rilevabili come costi di esercizio. La capitalizzazione inizia se si stanno sostenendo spese per l’acquisizione del bene stesso e se si stanno svolgendo le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo utilizzo, essa deve cessare quando tali attività sono sostanzialmente completate.

Periodo iniziale:

il periodo dal quale si inizia ad ammortizzare un bene è quello nel quale lo stesso è entrato in funzione, salvo il caso in cui il bene sia stato concesso in leasing, in cui rileva la data di consegna.

Periodo finale

L’ammortamento deve essere effettuato finchè l’intero valore del bene non sia azzerato, salvo il caso di cessioni o dismissioni anteriori.

Nel caso di cessione o dismissione in corso d’anno si calcola l’ammortamento relativo alla frazione di esercizio. E’ tuttavia fiscalmente possibile non calcolare le quote di ammortamento relative alla frazione di esercizio purchè tale metodo sia adottato anche a livello contabile e per tutti i beni.

Esclusioni:

Nell’ammortamento dei fabbricati strumentali , va escluso in quanto non ammortizzabile, il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono la pertinenza.

 

l’ammortamento annuo (ammortamento ordinario) si calcola applicando i coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988 in relazione alla tipologia del bene e al settore di appartenenza del possessore.

La normativa civilistica non coincide con quella fiscale (art. 2426 n. 2). Questa infatti stabilisce che il costo delle immobilizzazioni deve essere "sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo".

Ciò comporta che gli amministratori debbono di volta in volta valutare quale sia la residua possibilità di utilizzo del bene senza rifarsi ad una percentuale fissa specifica. La eventuale differenza tra l’ammontare effettuato e quello deducibile teoricamente in base alle norme e fiscali, dal 2008 non può più essere dedotto fiscalmente.

Casi particolari:

Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene la quota calcolata con i coefficienti ministeriali deve essere ridotta alla metà (50%) indipendentemente dal mese di entrata in funzione.

Per le imprese di nuova costituzione l’ammortamento va ragguagliato alla durata dell’esercizio. Pertanto nell’esercizio iniziale l’aliquota del coefficiente ministeriale, ridotta alla metà, deve essere ragguagliata alla frazione di esercizio.

Uso di coefficienti diversi da quello ordinario (art. 102 c. 2 DPR 917/86)

Dal 2008 l’imprenditore può solo effettuare l’ammortamento in misura inferiore, senza alcun limite, a quella ordinaria (ammortamento ridotto) purchè ciò avvenga nel rispetto dei criteri civilistici. La differenza andrà ammortizzata negli esercizi successivi, fermo restando il limite massimo dei coefficienti ministeriali.

In caso di ammortamenti inferiori a quelli civilistici (mediante una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi) la differenza non può essere dedotta fiscalmente negli esercizi successivi mediante una variazione in diminuzione.

Non è più possibile effettuare ammortamenti in misura superiore a quella ordinaria (i cosidetti ammortamenti anticipati o accelerati).

Per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 il contribuente può decidere di dedurre il costo di acquisto interamente nell’esercizio di sostenimento. In questo caso si deve contabilizzare un ammortamento del 100%.