IL Bilancio di esercizio

Situazioni contabili e bilancio
di verifica

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio e la forma giuridica delle imprese

Il Bilancio di esercizio delle società di capitali

Lo Stato Patrimoniale

Il Conto Economico

La Nota Integrativa

Un esempio di Nota Integrativa

Il Bilancio in forma abbreviata

Approvazione e pubblicazione del Bilancio

 

             Il Bilancio secondo il Codice Civile

 Il codice civile contiene diverse disposizioni che indicano la via da seguire nel redigere il Bilancio di esercizio delle società di capitali. Tale normativa, obbligatoria per le società di capitali, è rivolta essenzialmente a tutelare gli interessi di terzi attraverso una complessa serie di disposizioni che mirano ad assicurare correttezza nelle determinazione dei risultati di fine periodo nonché adeguati livelli di informazione e trasparenza. Le schema che segue riassume questa serie di disposizioni che sono contenute nel Codice civile . Libro quinto, sezione IX, dall’art. 2423 fino a art. 2435 bis.

 L’entrata in vigore delle nuove disposizioni civilistiche, apportate con decreto legislativo 17/01/03, in materia di diritto societario ha comportato importanti innovazioni in materia di bilancio di esercizio. Le conseguenze di tali innovazioni hanno effetto sui bilanci chiusi a partire dal 1 gennaio 2004: è previsto un regime transitorio che consente, per i bilanci chiusi fra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004, la possibilità di redazione sia secondo le vecchie che le nuove norme.

 Clausole generali e principi di redazione

 Clausole generali

 Sezione IX Del bilancio

2423. Redazione del bilancio.
 — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Se le informazione richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo .
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico . Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato..
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro..

 L’articolo 2423 fissa due principi fondamentali cui deve ispirarsi il Bilancio:

 La chiarezza.

 Un bilancio chiaro deve consentire alle persone che possiedono le nozioni necessarie di contabilità di comprendere come si è formato il reddito di esercizio e le componenti del Patrimonio di funzionamento. E’ proprio per consentire la necessaria chiarezza che vengono disciplinati:

  •  La struttura ed il contenuto delle varie parti del bilancio

  • I criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi

  • Divieto di raggruppare voci

  • Divieto di compensi di partite

 La rappresentazione veritiera e corretta

 Con questa clausola si intende che il bilancio di esercizio deve offrire un “quadro fedele” della situazione aziendale.  Gli amministratori, che redigono il bilancio, devono operare correttamente le stime e le iscrizioni delle diverse voci.

 Operare correttamente significa:

  • comportarsi in buona fede

  • attenersi alle regole di valutazione stabilite dalla legge

  • seguire le corrette regole contabili

  • applicare le tecniche di valutazione con scrupolo e diligenza.

 Purtuttavia, anche operando correttamente, non sarà mai possibile richiedere al bilancio una verità oggettiva che è impossibile realizzare; molte poste sono frutto di stime e congetture legate  alla circostanza che nel momento in cui viene redatto il Bilancio diverse operazioni sono ancora in corso ed il loro esito incerto. Un bilancio “veritiero e corretto” è quindi inteso come bilancio “attendibile”,  che si avvicina al vero grazie al comportamento in buona fede degli amministratori.

 Da questa clausola discende anche: 

  •  l’obbligo di fornire informazioni complementari e aggiuntive utili ad una adeguata informazione

  • l’obbligo di derogare dalla legge, in casi eccezionali, quando questa non consente una adeguata rappresentazione.

Per poter rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell’azienda bisogna seguire delle regole ed ispirarsi a dei principi  che sono dettati

  • dal codice civile

  • da  associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.

 I principi contabili fissati dal codice civile sono  (art 2423 bis del c.c.) sono

  •  Continuità

  • Prudenza

  • Competenza

  • Separazione

  • Costanza

 Continuità: tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, nella prospettiva che l’azienda continui nel tempo la sua attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo  o del passivo considerato. Tutto questo significa che le valutazione non devono essere effettuate come se si volesse liquidare il patrimonio vendendo  tutti i beni, e pagando tutti i debiti, ma tenendo presente le evoluzioni future cui parteciperanno i beni oggetto di valutazione. 

 Prudenza. nella determinazione del reddito:

  •  contabilizzando le perdite e gli oneri anche se incerti e solo presunti.

  •  contabilizzare componenti positivi  solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio

  •  non contabilizzare utili derivanti da incrementi patrimoniali che non siano certi e durevoli

  • si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio

 Competenza: riporta al concetto aziendale conosciuto: si deve tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall’incasso, solamente se imputabili economicamente all’esercizio; i costi di competenza sono quelli  maturati nell’ esercizio   relativi a beni e servizi utilizzati nel periodo considerato; i ricavi si considerano di competenza quando sono maturati nell’esercizio e hanno avuto il correlativo costo.

 Separazione: affinché l’informazione fornita dal bilancio sia corretta occorre che, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, si utilizzino differenti criteri di valutazione.

 Costanza: per limitare la possibilità di manovra, (cambiare  di anno in anno a seconda della convenienza, i criteri di valutazione) di coloro che redigono il bilancio e per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione.

I principi stabiliti da  associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.

 Accanto a quelli previsti dal codice civile esistono norme tecniche per la formazione del bilancio di esercizio  stabilite da  associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.  Queste norme assolvono le seguenti funzioni:

  •  interpretano le norme stabilite dal c.c.

  • integrano, ampliandole, le norme stabilite dal c.c.

  • sono una guida dettagliata per la compilazione del bilancio di esercizio

 I principi contabili forniscono le regole ed esplicitano le procedure per una corretta tenuta delle scritture contabili e per la redazione del bilancio di esercizio illustrando:

  •  i fatti amministrativi che devono essere rilevati nella contabilità generale

  • le modalità più idonee a contabilizzare i valori relativi a detti fatti

  • i criteri  da applicare per la valutazione delle poste di bilancio

  • i criteri di iscrizione delle varie voci in sede di formazione del bilancio.

 Questi principi contabili, pur non trovando formale riconoscimento in alcuna normativa, rappresentano la guida più importante e universalmente riconosciuta in materia di contabilità generale e Bilancio di esercizio.

 Al sito

http://www.consrag.it/fondazione/approfondimenti/studi/home.asp

 troverai un un’ampia trattazione sulla composizione di un bilancio IAS (redatto secondo i principi contabili internazioneli)