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Art. 4 Durata e periodo di effettuazione1. La durata dei viaggi di istruzione è così fissata: - i viaggi di istruzione con pernottamento possono essere al massimo uno per classe; - la durata massima dei viaggi di istruzione è fissata in 6 giorni e 5 notti - E' indispensabile che l'ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva. 2. Le visite guidate si esauriscono nella giornata. 3. le visite guidate di un giorno senza pernottamento vengono lasciate alla libera determinazione dei consigli di classe; anche in questi casi il numero minimo degli alunni é fissato in 3/5 della classe arrotondato per difetto. Le visite guidate di un giorno hanno una singola meta; 4. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuati entro il 30 aprile. 5. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato. 6. Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal DS ogni qual volta si verifichino. |
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