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Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate1. Sono considerati validi i viaggi di istruzione e le visite guidate con una singola meta. Fa eccezione la scomposizione della classe in due gruppi quando uno di esso si reca in settimana bianca. 2. I viaggi di istruzione vanno progettati ed approvati dal CdC ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inzio anno (PAC) sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti. 3. Le visite guidate non previste nella normale programmazione didattico-culturale di inzio anno (PAC) e organizzate sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti hanno bisogno dell’assenso del CdC. Tale assenso/dissenso, al fine di evitare la convocazione formale del CdC, viene dato attraverso la firma apposta da ciascun docente in calce al modulo di richiesta viaggio compilato dal referente. 4. Il numero minimo di studenti necessario per attivare il viaggio di istruzione o visita guidata è fissato in 3/5 degli alunni frequentanti la classe, arrotondato per difetto. Il viaggio di istruzione o la visita guidata, nell’eventualità della classe scomposta in due gruppi (art. 3 comma 1), va fatto nella stessa settimana. 5. La classe partecipa al viaggio di istruzione che è stato deliberato in seguito ad elezione, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 6. Gli alunni che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe: tale attività gli viene comunicata preventivamente. |
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