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Art. 8 Trattamento speciale per stage linguistici e scambi culturali all’esteroVista la particolare valenza formativa e didattica degli stage linguisti e degli scambi culturali all’estero, ad essi non si applicano le limitazioni previste per i viaggi di istruzione nel presente regolamento pur restando valido l’iter procedurale previsto per i viaggi di istruzione stessi. Pertanto: - per l’attivazione non esistono limiti numerici di alunni partecipanti e viene lasciata alla discrezionalità del D.S. la decisione sulla opportunità dell’iniziativa - non esistono periodi esclusi potendo essi essere attivati anche durante le pause didattiche, estive, natalizie, ecc - non si ritiene opportuno fissare limiti ai costi della iniziativa - non vengono prefissati rapporti fra alunni partecipanti e docenti accompagnatori Fermo restando la validità delle altre norme previste nel presente regolamento. |
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